Non può procedersi all'espulsione dello straniero irregolare se il provvedimento non è stato tra
(L)a traduzione in lingua conosciuta dalla destinatario è requisito formale indispensabile, a pena di nullità, della comunicazione del decreto di espulsione, cui può derogarsi soltanto nel caso di impossibilità di tale traduzione per indisponibilità – espressamente dichiarata nell’atto – di personale idoneo alla traduzione, e sempre che si provvede, in tal caso, alla traduzione in una delle c.d. Lingue veicolari, ossia quella inglese, quella francese o quella spagnola (ex multis, Cass. 17572/2010, 17558/2010, 6978/2007).
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