L’individuazione dello Stato membro competente per una domanda d’asilo di un cittadino di uno Stato
“Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo”.
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