Il maltrattamento familiare non può essere giustificato da motivi culturali (Cass. pen., Sez. VI, se
"Questa Corte suprema ha già ripetutamente insegnato - per tutte, la sentenza Sez. 6, sent. 46300 dei 2008 che, con sintesi approfondita ed efficace, riassume con chiarezza i termini della questione afferente i cosiddetti reati "culturali" o "culturalmente orientati" - l'irrilevanza della cosiddetta "ignoranza juris", pur letta nell'ambito interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione nazionale, che costituiscono la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali.
Come insegnato dalla richiamata sentenza 46300/2008, tali principi costituiscono uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione nella società civile - di diritto e anche solo in fatto - di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona in quanto tale, cittadino o straniero che sia".
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