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Espulsione e rischio di trattamenti inumani e degradanti (Corte europea dei diritti dell'uomo, 2

LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;

  2. Dichiara che l’esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia ha violato l’articolo 3 della Convenzione;

  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione;

  4. Dichiara

  5. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

  6. 15.000 EURO (quindicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale;

  7. 6.500 EURO (seimilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente per spese;

  8. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

  9. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.

Per il testo integrale della decisione, clicca qui.

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