Espulsione e rischio di trattamenti inumani e degradanti (Corte europea dei diritti dell'uomo, 2
LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ
Dichiara il ricorso ricevibile;
Dichiara che l’esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia ha violato l’articolo 3 della Convenzione;
Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione;
Dichiara
che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
15.000 EURO (quindicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
6.500 EURO (seimilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente per spese;
che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.
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