Il diritto dello straniero a contrarre matrimonio in Italia non può essere subordinato al possesso d
- Simona Polimeni
- 27 lug 2011
- Tempo di lettura: 1 min
La Corte costituzionale "dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»".
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